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Certificazione dei contratti di lavoro
Convenzione Fidef - Università degli Studi di Padova


Per informazioni:  FIDEF  tel. 0817312678

Modulistica

Istanza di certificazione (file in formato PDF, 147 KB)
Regolamento (file in formato PDF, 2,5 MB)  
Regolamento per la funzione di conciliazione ed arbitrato (file in formato PDF, 1,2 MB)

Approfondimenti


La Commissione di Certificazione, originariamente costituita presso il Dipartimento di Diritto Comparato di questa Università, dall'1 gennaio 2013 presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. La procedura, che è molto semplice, è descritta nel Regolamento adottato il 16 novembre 2010. In sintesi, per avviare la procedura (volontaria) di certificazione è sufficiente la presentazione di istanza, redatta su apposito modulo in bollo, sottoscritta da entrambe le parti interessate, allegando i documenti richiesti.
La Commissione ha competenza su tutto il territorio nazionale. I membri della Commissione sono professori e ricercatori universitari di diritto del lavoro
La certificazione dei contratti di lavoro è disciplinata dall’art. 75 e seguenti del D.Lgs. 276/2003. Possono essere certificati tutti i contratti (o bozze di contratto) che direttamente o indirettamente attengano a prestazioni di lavoro, compresi quindi anche contratti d’opera
contratti di lavoro autonomo, d’appalto o di somministrazione. Sono certificabili anche singole clausole contrattuali, come le tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento. Possono certificarsi anche le clausole compromissorie inserite in sede di stipula del contratto di lavoro, ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro ai sensi dell’art. 31, co. 10, Legge n. 183/2010. La procedura di certificazione è finalizzata all’attestazione della correttezza e della conformità del rapporto in cui sia dedotta una attività di lavoro alla tipologia contrattuale scelta dalle parti. La procedura di certificazione si conclude in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con un provvedimento della Commissione. Tale provvedimento è impugnabile davanti al Giudice del lavoro solo per errore di qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la successiva attuazione, vizi del consenso, e previo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione stessa.